Statuto

Vespa Club Pordenone

Lo statuto è composto dai seguenti 24 articoli:

Articolo n. 1  
Sede e durata
L’associazione sportiva dilettantistica “Vespa Club Pordenone” ha sede a Pordenone
in Via Goffredo Mameli,32 .
La durata dell’associazione è illimitata
L’associazione  potrà  essere  sciolta  solo  con  delibera  dell’Assemblea  straordinaria
degli associati.

Articolo n. 2 
Natura e caratteristiche
L’associazione  sportiva  dilettantistica  “Vespa  Club  Pordenone  ”  è  un  ente  non commerciale, non persegue fini di lucro.
Essa ha carattere assolutamente apolitico.
L’associazione fa parte integrante del Vespa Club Italia.
L’associazione  è  caratterizzata dalla democraticità della  struttura, dall’uguaglianza  dei  diritti  di  tutti  gli  associati,  dall’elettività  delle  cariche  associative  e  si  deve  avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci.
L’assemblea  dei  soci  può  inoltre  deliberare  l’affiliazione  ad  altre  organizzazioni  di  rappresentanza  e  associazionismo  motoristico  quali  ad  esempio  la  Federazione Motociclistica  Italiana  o  altri  Enti  di  Promozione  sportiva  in  seno  al  Comitato Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI),  nel  qual  caso  l”associazione  accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di questi Enti e di quelli eventualmente competenti perché collegati in  sede  internazionale,  impegnandosi  ad  accettare  eventuali  provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di questi stessi Enti dovessero adottare a suo carico,  comprese  le  decisioni  che  dovessero  essere  prese  in  tutte  le  vertenze  di carattere  tecnico e disciplinare attinenti all”attività  sportiva da parte delle autorità degli Enti medesimi.

L’associazione  non  prevede  e  fa  divieto  assoluto  di  distribuire,  anche  in  modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché  fondi, riserve o capitale, durante  la vita dell’associazione.

Articolo n. 3 
Scopi

  1. lo  sviluppo  e  la  diffusione  di  attività  sportive  connesse  all’utilizzo  della  moto Vespa;
  2. la tutela dei suoi associati;
  3. la promozione della cultura tecnica motoristica;
  4. l’organizzazione  e/o  partecipazione  a  manifestazioni  sportive  vespistiche, motociclistiche  e  di  veicoli  equiparati,  l’organizzare  trofei,  raduni,  concorsi, manifestazioni, esposizioni, mostre,congressi, convegni e riunioni, l’ organizzazione di  attività  di  turismo  in  Vespa  ed  in  moto;  la  tutela  degli  interessi  degli  utenti vespisti e motociclisti;
  5. lo sviluppo del motociclismo, più ampiamente  inteso, sia  turistico che sportivo, idoneo a promuovere la conoscenza, la pratica, e la cultura storica sia del veicolo;
  6. la creazione di rapporti con Enti analoghi sia nel territorio circostante che in altre città

Nella  propria  sede,  sussistendone  i  presupposti,  l’associazione  potrà  svolgere attività ricreativa in favore esclusivamente dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro.

Articolo n. 4  
Patrimonio
I mezzi  finanziari di  cui dispone  l’Associazione  sono  costituiti dalle quote dei Soci che  saranno  stabilite  annualmente  dal  consiglio  direttivo,  nonché  da  eventuali contributi  straordinari  quali  donazioni  di modico  valore,  offerte  e  sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge.
L’associazione potrà  compiere ogni operazione  finanziaria, mobiliare e  immobiliare che  sia  ritenuta  utile, necessaria  e  pertinente,  e  in particolare  quelle  relative  alla costituzione,  all’ampliamento,  alla  predisposizione  e  al miglioramento  di  impianti sportivi.

Articolo n. 5 
Associati
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Tutti  coloro  i  quali  intendono  far  parte  dell”associazione  dovranno  redigere  una domanda su apposito modulo.
Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione, decidendo a maggioranza semplice.
Sono considerati soci onorari coloro che  il consiglio direttivo  istituirà come  tali per meriti o per motivi inerenti allo scopo.
Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci.
L’adesione,  la  quota  ed  il  contributo  associativo  sono  intrasmissibili  e  non rivalutabili.
In nessun caso si ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per associarsi.

I  diritti  degli  associati  con  l’iscrizione,  e  purché  in  regola  con  tutti  i  versamenti dovuti all’associazione sono:

  1. Frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione;
  2. Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
  3. Fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;
  4. Presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;
  5. Intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea; e, se maggiorenne, votare all’assemblea dell’Associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  6. Proporre candidature, e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.
  7. Gli obblighi degli associati sono:
  8. Versare la quota associativa annuale entro le scadenze fissate dal consiglio direttivo;
  9. Partecipare attivamente alla vita sociale;
  10. Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione
  11. Osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo
  12. Non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.
  13. La qualità dell’associato si perde:
  14. Per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;

Articolo n. 6 
Provvedimenti disciplinari
Nei  confronti  degli  associati  che  si  rendano  responsabili  di  violazioni  e/o inadempimenti, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. Denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
  2. Censura;
  3. Ammenda nella misura fissata dal consiglio direttivo;
  4. Sospensione;
  5. Proposta di radiazione;

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio di maggioranza semplice dei presenti, e devono essere preceduti, da e richiamo scritto, della contestazione degli addebiti adottati, previsti dell’associato.

Articolo n. 7 
Organi
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione:
L’ Assemblea degli associati
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
il Segretario;

Articolo n. 8 
Funzionamento dell’Assemblea
1.  L’Assemblea  è  l”organo  sovrano  dell”associazione  e  ne  costituisce  l’  organo deliberativo. L”assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  Quando  è  regolarmente  convocata  e  costituita  rappresenta  l’universalità  degli associati  e  le  deliberazioni  da  essa  legittimamente  adottate  obbligano  tutti  gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.  L’Assemblea  dovrà  essere  convocata  presso  la  sede  dell’associazione  o, comunque,  in  luogo  limitrofo  idoneo  a  garantire  la massima  partecipazione  degli associati.
3.  Le Assemblee  sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo,  in  caso di sua  assenza  o  impedimento,  da  una  delle  persone  legittimamente  intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e le votazioni. Le  votazioni  dell’assemblea  avvengono  a  scrutinio  palese  per  alzata  di  mano  in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa,  dal Segretario  e,  se  nominati,  dai  due  scrutatori. Copia  dello  stesso  deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo n. 9 
Diritti di partecipazione
1.  Potranno  prendere  parte  alle  Assemblee  ordinarie  e  straordinarie dell”associazione  i  soli  soci  in  regola  con  il  versamento  della  quota  annua  e  non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo  gli  associati  maggiorenni.  Il  Consiglio  Direttivo  delibererà  l’elenco  degli associati  aventi  diritto  di  voto.  Contro  tale  decisione  è  ammesso  appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto.

Articolo n. 10 
Assemblea ordinaria
1.  L”Assemblea  ordinaria  deve  essere  convocata  con  un  preavviso  di  almeno  otto giorni,  mediante  affissione  di  avviso  nella  sede  dell”associazione  e  contestuale comunicazione  agli  associati  a  mezzo  posta  ordinaria,  elettronica,  SMS,  fax  o telegramma. Nella  convocazione dell’Assemblea devono essere  indicati  il giorno,  il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.  L”Assemblea  ordinaria  deve  essere  comunque  indetta  a  cura  del  Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all”anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l”approvazione del bilancio consuntivo e per l”esame del bilancio preventivo.
3.  Spetta  all”Assemblea  deliberare  sugli  indirizzi  e  sulle  direttive  generali  dell’ associazione  nonché  in  merito  all’approvazione  dei  regolamenti  sociali,  per  la nomina degli organi direttivi dell”associazione e su  tutti gli argomenti attinenti alla vita  ed  ai  rapporti  dell’associazione  che  non  rientrino  nella  competenza dell’Assemblea straordinaria.

Articolo n. 11 
Validità Assembleare
1.  L”Assemblea  ordinaria  è  validamente  costituita  in  prima  convocazione  con  la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente  con  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  Ogni  socio  ha diritto ad un voto.

3.  Trascorsa  un’ora  dalla  prima  convocazione  l”Assemblea  ordinaria  sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza del voto dei presenti.

Articolo n. 12 
Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici  giorni  prima  dell’adunanza  mediante  affissione  d’avviso  nella  sede dell”associazione  e  contestuale  comunicazione  agli  associati  a  mezzo  posta ordinaria,  elettronica,  SMS,  fax  o  telegramma. Nella  convocazione  dell’Assemblea devono  essere  indicati  il  giorno,  il  luogo  e  l’ora  dell’adunanza  e  l’elenco  delle materie da trattare.

2. La convocazione dell’Assemblea  straordinaria potrà essere  richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della  richiesta, che ne propongono  l’ordine del giorno.  In tal  caso  la  convocazione  è  atto  dovuto  da  parte  del  Consiglio  Direttivo.  La convocazione dell’Assemblea  straordinaria potrà essere  richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3.  L’Assemblea  straordinaria  delibera  sulle  seguenti  materie:  approvazione  e modifica  dello  statuto  sociale;  atti  e  contratti  relativi  a  diritti  reali  immobiliari  e scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo n. 13 
Organi – durata
La Presidenza e il suo Consiglio hanno durata di anni 4 (quattro) e possono essere riconfermati.

I  nominativi  di  eventuali  candidati  a  cariche  interne  e  nonché  sostitutive  del Direttivo devono pervenire all’Associazione almeno 15  (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.

La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’assemblea dei soci. Nel  caso  in  cui nessun Socio  si  sia  candidato  entro  i  15  (quindici) giorni  previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente.  Gli incarichi dei componenti del consiglio direttivo sono svolti a titolo gratuito .
Le votazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo n. 14 
Consiglio direttivo
1.  Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3  (tre) a 7  (sette) componenti,  determinato,  di  volta  in  volta,  dall’Assemblea  dei  soci,  i membri  del Consiglio Direttivo ed il Presidente, sono nominati dall’Assemblea dei soci.  Il  Consiglio Direttivo  nel  proprio  ambito  nomina  il  Vicepresidente  ed  il  Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative  che  siano  maggiorenni,  non  abbiano  riportato  condanne  passate  in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di nessuno degli Enti affilianti a  squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente  intesi superiori ad un anno. Al momento delle elezioni,  i candidati dovranno essere Soci della Associazione da almeno un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei  consiglieri  in  carica  e  delibera  validamente  con  il  voto  favorevole  della maggioranza dei presenti.
4.  Il  Consiglio  Direttivo  provvede  alla  compilazione  dei  bilanci  preventivi  e consuntivi e alla loro presentazione all”Assemblea per l’approvazione. In caso di parità di voti nell’approvazione di una delibera, il voto del Presidente sarà determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto  da  chi ha  presieduto  la  riunione  e  dal Segretario  che  ne  ha  curato  la stesura. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Qualora  un  componente  del  Consiglio Direttivo  resti  assente  senza  giustificato motivo per più di 2 (due) sedute, sarà considerato dimissionario.

Articolo n. 15 
Dimissioni
1.  Nel  caso  che  per  qualsiasi  ragione,  durante  il  corso  dell”esercizio  venissero  a mancare uno o più Consiglieri che non superino  la metà del Consiglio,  i  rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di Consigliere non eletto. I  Consiglieri  così  nominati   resteranno  in  carica  fino  alla  scadenza  dei  Consiglieri sostituiti.

2.  Nel  caso  di  dimissioni  o  impedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  a svolgere  i suoi compiti,  le  relative  funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente  fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver  luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni  o  per  qualsiasi  altra  causa  venga  a  perdere  la  maggioranza  dei  suoicomponenti,  compreso  il  Presidente.  Al  verificarsi  di  tale  evento  dovrà  essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo  Consiglio  Direttivo  ed  il  Presidente.  Fino  alla  sua  nuova  costituzione  e limitatamente  agli  affari  urgenti  e  alla  gestione  dell’amministrazione  ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo n. 16 
Convocazione del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo  si  riunisce  ogni  qualvolta  il  Presidente  lo  ritenga  necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo n. 17  Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all”Assemblea;
c)  fissare  le  date  delle  Assemblee  ordinarie  dei  soci  da  indire  almeno  una  volta all”anno e convocare l”Assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all”attività sociale da sottoporre all”approvazione dell”Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare  le  finalità previste dallo statuto ed effettuare  l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.

Articolo n. 18 
Il Presidente
Il  Presidente  dirige  l’associazione  e  ne  controlla  il  funzionamento  nel  rispetto dell’autonomia  degli  altri  organi  sociali,  ne  è  il  legale  rappresentante  in  ogni evenienza.

Egli può detenere un  fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre  in  caso  di  necessità  senza  la  preventiva  approvazione  del  Consiglio Direttivo, al quale comunque relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Articolo n. 19 
Il Vicepresidente
Il  Vicepresidente  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo n. 20 
Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige  i  verbali  delle  riunioni,  attende  alla  corrispondenza  e  come  tesoriere  cura l”amministrazione  dell”associazione  e  si  incarica  della  tenuta  dei  libri  contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo n. 21 
Anno sociale
L”anno  sociale  e  l”esercizio  finanziario  iniziano  il  1°  gennaio  e  terminano  il  31 dicembre di ciascun anno

Articolo n. 22 
Il bilancio
1. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre  il  bilancio  consuntivo  da  presentare  all’Assemblea  degli  associati.  Il bilancio  deve  essere  approvato  dall’Assemblea  degli  associati  entro  quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

2.  Il  bilancio  consuntivo  deve  informare  analiticamente  i  soci  sulla  complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.
3.  Il  bilancio  deve  essere  redatto  con  chiarezza  e  deve  rappresentare  in  modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  ed  economico-finanziaria  della associazione,  nel  rispetto  del  principio  della  trasparenza  nei  confronti  degli associati.
4.  Insieme  alla  convocazione  dell’Assemblea  ordinaria  che  riporta  all’ordine  del giorno  l’approvazione  del  bilancio,  deve  essere  messo  a  disposizione  di  tutti  gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo n. 23 
Scioglimento
1. Lo scioglimento dell”associazione è deliberato dall”Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati  aventi  diritto  di  voto,  con  l”approvazione,  sia  in  prima  che  in  seconda convocazione,  di  almeno  3/4  dei  soci  esprimenti  il  solo  voto  personale,  con esclusione  delle  deleghe.  Così  pure  la  richiesta  dell”Assemblea  generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto  lo scioglimento dell”associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con  l”esclusione delle deleghe.

2. L”Assemblea, all”atto di scioglimento dell”associazione, delibererà,  in merito alla destinazione dell”eventuale residuo attivo del patrimonio dell”associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a  favore di un’altra associazione locale che persegua finalità sportive o di sostegno ed educazione della gioventù.

Articolo n. 24 
Norma di rinvio
Per  tutto  quanto  non  è  espressamente  previsto  dal  presente  atto  si  rinvia  alle norme  del  codice  civile  e  delle  Leggi  speciali  dettate  in  materia  in  quanto compatibili.